Molti di noi, sfortunatamente di questi tempi non tutti, hanno un lavoro e con esso hanno maturato un minimo di competenza che vorrebbero mettere a disposizione del legislatore per provare a migliorare, o quantomeno a modificare, alcuni provvedimenti in discussioni presso Camera e Senato.
Da mesi è in discussione, prima al Senato, poi alla Camera, poi nuovamente al Senato il disegno di legge delega per quella che è comunemente detta riforma del codice degli appalti.
Potete seguire l’iter della discussione al Senato in prima lettura, alla Camera e al Senato in seconda lettura.
Dai tempi del licenziamento del testo in prima lettura al Senato ho segnalato, unitamente ad alcuni colleghi con i quali condivido l’esperienza maturata sul tema della sicurezza cantieri nella società presso la quale lavoro, una inesattezza ed una mancanza su un aspetto molto tecnico della riforma. In pratica il legislatore si è dimenticato, nella nuova formulazione degli articoli che riguardano gli appalti affidati con la formula del contraente generale di inserire, tra le figure “terze” e degne di essere inserite in un albo nazionale al pari del Responsabile dei Lavori, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, il Coordinatore in Fase di Progettazione e il Coordinatore in Fase di Esecuzione Lavori.
Non vi faccio l’elenco dei deputati contattati alla Camera, ma gli unici a rispondere sono stati Stefano Fassina e Miriam Cominelli. Il provvedimento è tornato a Senato, e visto che alla Camera non sono state apportate modifiche nella direzione da noi auspicata, ho segnalato a tutti i membri della Commissione Lavori Pubblici del Senato la questione con questa e-mail.
Salve, scrivo a voi in quanto membri della Commissione Lavori pubblici del Senato presso la quale sarà discusso il DDL S.1678-B “delega recepimento direttive appalti e concessioni”. Da settimane sto sottoponendo una questione inerente la riforma del codice degli appalti prima al presidente della Commissione Ambiente della Camera Realacci e successivamente ad vostri colleghi della Camera senza però riuscire ad ottenere alcun effetto. E’ un aspetto molto tecnico e premetto che comunque le considerazioni che seguono scaturiscono dalla mia diretta esperienza lavorativa (lavoro in Italferr, società di ingegneria del gruppo FS e mi occupo di sicurezza sul lavoro) nonché dall’esperienza di molti colleghi con i quali ho condiviso questa nota. Come certamente saprete nella discussione sulla riforma del codice degli appalti sono state introdotte importanti novità, da dettagliare nel decreto delegato, che si propongono, tra l’altro, di correggere alcune delle storture portatrici di fenomeni corruttivi a tutti noti. Tra queste la legge delega prevede che negli appalti affidati con la formula del Contraente Generale sia “vietata l’attribuzione del compito di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale” (DDL 3194 Art. 1 comma 1 lett. ee – DDL 1678-B Art.1 comma 1 lettera ll). Inoltre si stabilisce la “creazione di un albo nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire “ (DDL 3194 Art. 1 comma ff – DDL 1678-B Art.1 comma 1 lettera mm). Viene sancito un principio giusto (il controllato non può pagare il controllore) ma con una formulazione in parte errata ma anche incompleta.
Chiedo scusa se entro in questioni tecniche, ma è necessario.
Il Responsabile dei Lavori (RdL) è una figura presente nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (il cosiddetto Testo Unico del Sicurezza) ed è una figura specifica della sicurezza che, nel caso di appalti pubblici, coincide con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il RUP è il garante verso il Committente della corretta attuazione degli iter procedimentali previsti dalla normativa e dal rapporto contrattuale con chi esegue l’opera. Il Direttore Lavori (DL) è il soggetto responsabile dell’esecuzione dei lavori in termini di qualità, tempi e costi secondo le previsioni normative e secondo il rapporto contrattuale. Sostanzialmente, come dice un mio collega, il DL è il “contratto fatto uomo”. Quindi già quella “o” tra le parole “responsabile” (dei lavori?) e “direttore dei lavori” c’è un errore. La formulazione corretta del comma ee), se l’intento è quello di creare un albo di soggetti indipendenti da sottrarre al controllo diretto del CG, sarebbe: “vietata l’attribuzione del compito di responsabile dei lavori e direttore dei lavori allo stesso contraente generale” .
Ma il comma in questione è anche incompleto.
Il Responsabile dei Lavori è un soggetto specifico della sicurezza, portatore di obblighi e di responsabilità sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione delle opere. Tra i suoi numerosi obblighi, ha quello di nominare, nei casi previsti dalla legge, due ulteriori soggetti fondamentali per la sicurezza, ossia il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e ilCoordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il CSP è colui il quale redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ossia il progetto della sicurezza di un’opera. Il CSE è, invece, il soggetto che affianca il Direttore dei Lavori per il controllo dell’attuazione delle misure di sicurezza contenute nel progetto della sicurezza. Nella formulazione del DDL 1678 queste due figure mancano. Ed è una mancanza grave, perché nasconde, nella migliore delle ipotesi, un’ignoranza del legislatore riguardo all’organizzazione della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione. Nella peggiore delle ipotesi una mancanza di sensibilità riguardo la sicurezza sul lavoro.
Per avere un’idea il conto lo tiene Carlo Soricelli sul suo sito, Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro.
Nell’attuale formulazione dei commi in questione, fatte le dovute differenze, è come se dal punto di vista della gestione dei lavori sparisse il Direttore dei Lavori e si facesse riferimento solo alla figura del RUP. In definitiva la formulazione corretta del comma ll) dovrebbe essere:
…vietata l’attribuzione del compito di responsabile dei lavori, del coordinatore in fase di progettazione, del coordinatore in fase di esecuzione e direttore dei lavori allo stesso contraente generale” .
Ne deriva che anche CSP e CSE dovrebbero avere un loro albo nazionale al quale attingere i tre nomi da sorteggiare, e quindi la formulazione corretta del comma mm) dovrebbe essere:
“creazione di un albo nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di coordinatore in fase di progettazione, di coordinatore in fase di esecuzione di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale,…”
Di conseguenza dovrebbe essere modificato anche l’art. 1 comma 9 del DDL 1678-B.
Di tutti i componenti della Commissione Lavori Pubblici del Senato gli unici a rispondere sono stati il Senatore Esposito, relatore del provvedimento in commissione, il Senatore Margiotta e il Senatore Cioffi. I primi due, pur condividendo le osservazioni, ritenevano non ci fosse spazio per ulteriori modifiche del provvedimento. Il Senatore Andrea Cioffi, che desidero ringraziare pubblicamente, invece si è fatto promotore del’ordine del Giorno G/1678-B/8/4 che è stato accolto dal Governo. Come mi dice lo stesso Senatore un odg ha valore meno cogente di un emendamento approvato, però già è un piccolo passo avanti.
Continueremo a seguire il provvedimento nella fase di scrittura dei decreti delegati.
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