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Sicurezza cenerentola, come sempre

A construction worker or foreman at a construction site observing the progress of construction job or project, with copy space

Ieri il Senato ha approvato il disegno di legge delega n° 1678 che porterà alla riscrittura del codice degli appalti (D.Lgs. 163/06).

Sono state introdotte importanti novità, da dettagliare nel decreto delegato, che si propongono, tra l’altro, di correggere alcune delle storture portatrici di fenomeni corruttivi a tutti noti.

Tra queste la legge delega prevede che negli appalti affidati con la formula del Contraente Generale (parliamo di realizzazione delle linee AV, della Metro C di Roma, della Salerno-Reggio Calabria, per capirci), sia “vietata l’attribuzione del compito di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale” (art. 1 comma p del DDL 1678).

Inoltre si stabilisce la “creazione di un albo nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire​”​ (art. 1 comma p-bis del DDL 1678).

In pratica si​ indicano alla stazione appaltante tre nomi presi nell’albo ​nazionale ​ e il direttore lavori, il responsabile dei lavori e il collaudatori ​sono estratti a sorte​. In ​questo modo si dovrebbe garantire l’assoluta indipendenza di figure professionali fondamentali per la corretta realizzazione di un’opera.

Viene sancito un principio giusto (il controllato non può pagare il controllore) ma con una formulazione in parte errata e a mio avviso incompleta.

Perdonatemi se entro in questioni tecniche, ma è necessario.

Il Responsabile dei Lavori (RdL) è una figura presente nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (il cosiddetto Testo Unico del Sicurezza) ed è una figura specifica della sicurezza che, nel caso di appalti pubblici, coincide con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il RUP è il garante verso il Committente della corretta attuazione degli iter procedimentali previsti dalla normativa e dal rapporto contrattuale con chi esegue l’opera.

Il Direttore Lavori (DL) è il soggetto responsabile dell’esecuzione dei lavori in termini di qualità, tempi e costi secondo le previsioni normative e secondo il rapporto contrattuale. Sostanzialmente, come dice un mio collega, il DL è il “contratto fatto uomo”.

Quindi già al comma p) con quella “o” tra le parole “responsabile” (dei lavori?) e “direttore dei lavori” (il diavolo sta nei dettagli, si sa) c’è un errore.

La formulazione corretta, se l’intento è quello di creare un albo di soggetti indipendenti da sottrarre al controllo diretto del CG, sarebbe: “…vietata l’attribuzione del compito di responsabile dei lavori e direttore dei lavori allo stesso contraente generale” .

Ma, come dicevo, il comma p è a mio avviso anche incompleto.

Il RdL è un soggetto specifico della sicurezza, portatore di obblighi e di responsabilità sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione delle opere. Tra i suoi numerosi obblighi, ha quello di nominare, nei casi previsti dalla legge, due ulteriori soggetti fondamentali per la sicurezza, ossia il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Il CSP è colui il quale redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ossia il progetto della sicurezza di un’opera.

Il CSE è, invece, il soggetto che affianca il Direttore dei Lavori per il controllo dell’attuazione delle misure di sicurezza contenute nel progetto della sicurezza.

Nelle formulazioni dei commi p e p-bis dell’articolo 1 del DDL 1678 queste due figure mancano. Ed è una mancanza grave, perché secondo me nasconde, nella migliore delle ipotesi, un’ignoranza del legislatore riguardo all’organizzazione della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione. Nella peggiore delle ipotesi una mancanza di sensibilità riguardo la sicurezza sul lavoro, che resta una priorità solo a chiacchiere.

Per avere un’idea, dall’inizio dell’anno i morti sul lavoro sono 274, ai quali se aggiungono almeno 580 deceduti in itinere. Il conto lo tiene Carlo Soricelli sul suo sito, Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro.

Nell’attuale formulazione dei commi p e p-bis, fatte le dovute differenze, è come se dal punto di vista della gestione dei lavori sparisse il Direttore dei Lavori e si facesse riferimento solo alla figura del RUP.

In definitiva la formulazione corretta del comma p dovrebbe essere:

…vietata l’attribuzione del compito di responsabile dei lavori, del coordinatore in fase di progettazione, del coordinatore in fase di esecuzione e direttore dei lavori allo stesso contraente generale” .

Ne deriva che anche CSP e CSE dovrebbero avere un loro albo nazionale al quale attingere i tre nomi da sorteggiare, e quindi la formulazione corretta del comma p-bis dovrebbe essere:

creazione di un albo nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di coordinatore in fase di progettazione, di coordinatore in fase di esecuzione di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale,..”

Spero ci sia modo di presentare e approvare questi emendamenti nella discussone alla Camera.